Capo I

Art. 3

Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche

In vigore dal 1 nov 2024
Attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche 1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo: a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale; b) la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea; c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa; d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse; e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione; f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale; g) la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonché della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all', comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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