Capo I
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 1 nov 2024
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:
a) riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito degli ;
b) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;
c) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;
d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.
3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'.
4. Il Comitato può avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato.
5. Il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all' e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalità di rilascio e autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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