Art. 7
LEGGE 28 giugno 2024, n. 90
In vigore dal 17 lug 2024
Composizione del Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica
1. All', comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ministro degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'università e della ricerca».
Note all':
- Si riporta l' della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, come modificato dalla presente legge:
« (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'università e della ricerca.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonchè altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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