Art. 6
LEGGE 28 giugno 2024, n. 90
In vigore dal 17 lug 2024
Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Qualora le Agenzie di cui agli della legge 3 agosto 2007, n. 124, avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all', comma 1, lettere n) e n-bis), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le predette Agenzie, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata di cui all' della citata legge n. 124 del 2007, ove istituita.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, può disporre il differimento degli obblighi informativi cui è in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell', commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, nonchè il differimento di una o più delle attività di resilienza di cui all', comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.
Note all':
- Per gli della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'.
- Per l' del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta l' della citata legge 3 agosto 2007, n. 124:
« (Autorità delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorità delegata"».
1-bis. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.».
- Per l', commi 4 e 4-bis, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n.82, si veda nelle note all'.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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