Art. 2

LEGGE 28 giugno 2024, n. 90

In vigore dal 17 lug 2024
Mancato o ritardato adeguamento a segnalazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1. I soggetti di cui all', comma 1, della presente legge e quelli di cui all', comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, all', comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di segnalazioni puntuali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa specifiche vulnerabilità cui essi risultino potenzialmente esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla comunicazione, all'adozione degli interventi risolutivi indicati dalla stessa Agenzia. 2. La mancata o ritardata adozione degli interventi risolutivi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all', comma 6, salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa, tempestivamente comunicate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ne impediscano l'adozione o ne comportino il differimento oltre il termine indicato al medesimo comma 1 del presente articolo. Note all': - Per l', comma 2-bis, del citato decreto-legge 21settembre 2019, n.105, si veda nelle note all'. - Per l', comma 1, lettere g) e i), del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, si veda nelle note all'. - Si riporta l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): «Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi). - 1. - 2. (omissis). 3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1, lettera a); b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dell' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b). 4. - 8. (omissis).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo