Art. 7
LEGGE 15 marzo 2024, n. 36
In vigore dal 10 apr 2024 al 31 dic 2026
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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