Art. 12
LEGGE 15 marzo 2024, n. 36
In vigore dal 10 apr 2024
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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