Art. 12 · LEGGE 15 marzo 2024, n. 36

Art. 12

LEGGE 15 marzo 2024, n. 36

In vigore dal 10 apr 2024
Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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