Art. 5
LEGGE 15 marzo 2024, n. 36
In vigore dal 10 apr 2024
Agevolazioni in materia di compravendita
di fondi rustici
1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
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