Capo I
Art. 18
Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari
In vigore dal 27 mar 2024
1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «16 miliardi di euro».
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