Capo I

Art. 16

Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite

In vigore dal 27 mar 2024
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1: 1) alla lettera i), dopo le parole: «proprie azioni» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»; 2) dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»; 3) alla lettera i-bis), dopo le parole: «strumenti finanziari partecipativi» sono aggiunte le seguenti: «e che gestisce direttamente il proprio patrimonio»; 4) dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente: «i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38»; 5) alla lettera i-quater), alinea, le parole: «che gestisce direttamente il proprio patrimonio» sono soppresse; 6) alla lettera l), le parole: «le Sicav e le Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna»; 7) alla lettera m), le parole: «e la Sicav» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav e la Sicav in gestione esterna»; 8) alla lettera m-ter), le parole: «e la Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna»; 9) alla lettera q-bis), le parole: «e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni» sono sostituite dalle seguenti: «, la Sicaf»; 10) alla lettera q-quinquies), le parole: «e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf» sono sostituite dalle seguenti: «e di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna»; b) all'articolo 35-bis: 1) al comma 6, dopo le parole: «da quello degli altri comparti» sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, nè azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale»; 2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr. 6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso. 6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57»; c) all'articolo 35-quinquies, comma 5, dopo le parole: «gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo,» sono inserite le seguenti: «2351, secondo comma, ultimo periodo,»; d) all'articolo 35-decies, comma 1, alinea, le parole: «che gestiscono i propri patrimoni» sono soppresse; e) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno). - 1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; 2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata; e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni; g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). 2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. 3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM. 4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie. 5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies. 6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto. 7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonché effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società. 8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori. 9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile»; f) all'articolo 57, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente: «6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr». 2. Le modifiche recate dal presente articolo si applicano a tutti i procedimenti relativi a Sicav e Sicaf in gestione esterna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Banca d'Italia dispone la cancellazione di tutte le Sicav e Sicaf in gestione esterna dall'albo di cui all'articolo 35-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
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