Capo I

Art. 13

Disposizioni in materia di voto plurimo

In vigore dal 27 mar 2024
1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».
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urn:nir:stato:legge:2024-03-05;21#art-13

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