Capo I
Art. 13
Disposizioni in materia di voto plurimo
In vigore dal 27 mar 2024
1. All'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-03-05;21#art-13