Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 21 dic 2023
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-12-07;197#art-2