Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 dic 2023
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197#art-4

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