Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 21 dic 2023
1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli dell'Accordo di cui all' della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi , pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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