Art. 6

Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro

In vigore dal 1 lug 2023 al 31 dic 2026
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

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urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83#art-6

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