Art. 2

LEGGE 13 giugno 2023, n. 83

In vigore dal 1 lug 2023
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all' , comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all', comma 1, lettera b).
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