Art. 5
Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri
In vigore dal 1 lug 2023
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
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