Art. 41

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Disposizioni finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento interno di cui all', numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima legge n. 195 del 1958. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato adeguato alle disposizioni di cui all' della presente legge, si applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Note all': - Per il testo dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'. - Si riporta il testo dell' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: « (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All' della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell', comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell', comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.».
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