Art. 39

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura 1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all', comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della presente legge, è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all', comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall' della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all', comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all', comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all', comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. 3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo. Note all': - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, recante «Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell' della legge 28 marzo 2002, n. 44», è pubblicato nella G.U. 18 aprile 2002, n. 91. - Si riporta il testo dell', comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: « (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. - 4-ter. (Omissis).».
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LEGGE 17 giugno 2022, n. 71 (Art. 39 Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo