Art. 29
LEGGE 17 giugno 2022, n. 71
In vigore dal 21 giu 2022
Regolamento generale
1. All' della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:
«7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».
Note all':
- Si riporta il testo dell' della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge:
« (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). - Il Consiglio superiore:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, nè dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-06-17;71#art-29