Art. 29

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Regolamento generale 1. All' della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio». Note all': - Si riporta il testo dell' della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: « (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). - Il Consiglio superiore: 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, nè dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere; 3) elegge il Vice Presidente; 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro; 5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma; 6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria; 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».
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