Art. 24

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura 1. All', primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette». Note all': - Si riporta il testo dell' della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: « (Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore). - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.».
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LEGGE 17 giugno 2022, n. 71 (Art. 24 Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo