Art. 22

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni 1. L' della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: « (Commissioni). - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell', secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».
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LEGGE 17 giugno 2022, n. 71 (Art. 22 Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo