Art. 22 · LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

Art. 22

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni 1. L' della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: « (Commissioni). - 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell', secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.».
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