Art. 29 · LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

Art. 29

LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

In vigore dal 21 giu 2022
Regolamento generale 1. All' della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio». Note all': - Si riporta il testo dell' della citata legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla presente legge: « (Attribuzioni speciali del Consiglio superiore). - Il Consiglio superiore: 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, nè dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere; 3) elegge il Vice Presidente; 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro; 5) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 10, penultimo comma; 6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria; 7) adotta il regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio.».
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