Accordo

Art. 8

Protezione della sede

In vigore dal 16 giu 2022
Protezione della sede Le autorità competenti adottano le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine in prossimità degli stessi. Su richiesta del Direttore, le autorità competenti potranno applicare le stesse misure all'interno dei locali.
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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;66#art-a-8

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