Accordo

Art. 7

Inviolabilità del Centro

In vigore dal 16 giu 2022
Inviolabilità del Centro 1. Il Centro è inviolabile e le sue proprietà e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunità di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunità in conformità alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all'immunità non può estendersi alle misure esecutive. 2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterrà presunto, qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente. 3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalità dell'ICGEB, stabiliti negli del suo Statuto. 4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.
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