Accordo
Art. 5
Responsabilità
In vigore dal 16 giu 2022
Responsabilità
1. La responsabilità internazionale che deriva dalle attività del Centro sul territorio italiano, comprese quelle risultanti da qualsiasi atto od omissione da parte di rappresentanti, membri del personale, esperti o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro e nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade interamente sul Centro e non sarà a carico del Governo.
2. Il Centro indennizzerà il Governo contro:
a. Qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprietà che sia di proprietà, possesso o in custodia del Governo, causati da condotta dolosa o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro; e
b. Qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto compensare una terza parte per la perdita o il danneggiamento della proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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