Art. 16

LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

In vigore dal 25 giu 2022
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cingolani, Ministro della transizione ecologica Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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