Art. 13
LEGGE 17 maggio 2022, n. 60
In vigore dal 25 giu 2022
Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 111 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-05-17;60#art-13