Art. 13 · LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

Art. 13

LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

In vigore dal 25 giu 2022
Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 111 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Art. 111 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.».
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