Art. 16 · LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

Art. 16

LEGGE 17 maggio 2022, n. 60

In vigore dal 25 giu 2022
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 maggio 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cingolani, Ministro della transizione ecologica Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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