Art. 4
LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
In vigore dal 7 apr 2022
Autorità locali
1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.
Note all':
- Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, si veda nelle note all'.
Storico versioni
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