Art. 4

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

In vigore dal 7 apr 2022
Autorità locali 1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge. Note all': - Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, si veda nelle note all'.
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