Art. 2
LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
In vigore dal 7 apr 2022
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;
b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);
c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-03-09;23#art-2