Art. 2

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

In vigore dal 7 apr 2022
Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono definiti: a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a); c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera a).
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