Art. 3

LEGGE 9 marzo 2022, n. 23

In vigore dal 7 apr 2022
Autorità nazionale 1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica. Note all': - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell', comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell' della legge 12 agosto 2016, n. 170», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2022-03-09;23#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo