Art. 3
LEGGE 9 marzo 2022, n. 23
In vigore dal 7 apr 2022
Autorità nazionale
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Note all':
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell', comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell' della legge 12 agosto 2016, n. 170», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67.
Storico versioni
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