Accordo

Art. 20

CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI

In vigore dal 20 feb 2022
- CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI Ciascuna Parte Contraente o le Autorità Aeronautiche di questa possono, in qualsiasi momento, richiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente o con le Autorità Aeronautiche di questa. La consultazione richiesta da una Parte Contraente o dalle Autorità Aeronautiche di questa ha inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il presente Accordo può essere modificato con il reciproco consenso delle Parti Contraenti. Le modifiche apportate al presente Accordo entrano in vigore alla data dell'ultima delle notifiche scritte intercorse tra le Parti Contraenti a mezzo canali diplomatici, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure legali finalizzate all'entrata in vigore delle stesse.
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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;12#art-a-20

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