Accordo
Art. 17
CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE
In vigore dal 20 feb 2022
- CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE
Ciascuna Parte consente al vettore aereo (vettori aerei) dell'altra Parte di convertire e trasferire all'estero tutte le entrate ottenute in loco dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate direttamente collegate al trasporto aereo, al netto degli esborsi sostenuti localmente, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta di conversione o rimessa. La conversione e rimessa di tali entrate sono consentite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e non sono soggette ad alcun onere amministrativo o di cambio, ad eccezione degli oneri normalmente applicati dalle banche per l'espletamento di tali operazioni di conversione o rimessa.
Le disposizioni del presente Articolo non esentano i vettori aerei di entrambe le Parti dal pagamento dei dazi, tasse e contributi cui sono soggetti.
Nella misura in cui i servizi di pagamento tra le Parti sono disciplinati da un accordo speciale, detto accordo prevale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2022-01-21;12#art-a-17