Accordo

Art. 16

ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING)

In vigore dal 20 feb 2022
- ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING) Fatte salve le direttive, leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "self handling") o, a sua scelta, la possibilità di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "self-handling" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avrà diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di self-handling e ground-handling offerti da uno o più fornitori.
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ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING) (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo