Art. 5
LEGGE 9 dicembre 2021, n. 220
In vigore dal 20 ago 2022
Verifiche
1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'
e delle istruzioni emanate ai sensi dell', comma 1, gli organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono
richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all', comma 1, lettera a), e, se necessario,
possono effettuare ispezioni
presso la sede degli stessi.
2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-12-09;220#art-5