Art. 4
LEGGE 9 dicembre 2021, n. 220
In vigore dal 20 ago 2022
(Compiti degli intermediari).
1. Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all', comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo
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