Art. 3

LEGGE 9 dicembre 2021, n. 220

In vigore dal 20 ago 2022
Compiti degli organismi di vigilanza 1. Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122 . 2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all', comma 1.
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