Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 27 giu 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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