Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 27 giu 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli VI, XI e XIII dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo