Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 27 giu 2021
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo