Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 giu 2021
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all' della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all' della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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