Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 9

Riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni

In vigore dal 5 giu 2021
1. Su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità al proprio ordinamento giuridico, assicura la riservatezza circa la ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, il suo contenuto e le eventuali attività intraprese sulla base della stessa, salvo che la rimozione del vincolo di riservatezza sia necessaria per l'esecuzione della richiesta. 2. Se per l'esecuzione della richiesta è necessaria la rimozione del vincolo di riservatezza, la Parte Richiesta chiede l'autorizzazione della Parte Richiedente, tramite comunicazione scritta. In assenza di tale autorizzazione non darà esecuzione alla richiesta. 3. La Parte Richiedente non utilizza alcuna delle informazioni o delle prove acquisite tramite il presente Trattato a fini diversi da quelli dichiarati nella richiesta di assistenza giudiziaria, senza previa autorizzazione della Parte Richiesta. 4. In casi particolari, se la Parte Richiedente ritiene necessario diffondere e utilizzare, totalmente o parzialmente, le informazioni o le prove a tini diversi da quelli specificati, richiede la relativa autorizzazione alla Parte Richiesta, la quale può concedere o rifiutare, totalmente o parzialmente, quanto richiesto.
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