Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 11

Assunzione di prove ed acquisizione di elementi materiali probatori nello stato richiesto

In vigore dal 5 giu 2021
1. La Parte Richiesta acquisisce nel suo territorio, tra le altre prove, le testimonianze, le dichiarazioni delle vittime e delle persone sottoposte a indagini o a processi penali, le perizie, i documenti, gli oggetti e le altre prove indicate nella richiesta, secondo la propria legislazione, e le trasmette alla Parte Richiedente. 2. Su specifica domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta indica la data e il luogo di esecuzione della richiesta di assistenza. 3. Ai rappresentanti delle autorità competenti della Parte Richiedente presenti all'esecuzione della richiesta è permesso formulare domande dirette alla persona che è sentita o esaminata, con il coordinamento del rappresentante dell'autorità competente della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiedente soddisfa le condizioni concordate con la Parte Richiesta relative ai documenti e agli oggetti consegnati, ivi comprese quelle finalizzate alla protezione dei diritti di terzi su tali documenti e oggetti. 5. Su richiesta della Parte Richiesta, la Parte Richiedente riconsegna non appena possibile gli originali dei documenti e gli oggetti che le sono stati consegnati, ai sensi del paragrafo l del presente articolo. La consegna e restituzione degli oggetti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale è esente da imposte. 6. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o quella della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve fare espressa menzione di tale facoltà nella richiesta di assistenza. 7. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni laddove ciò sia previsto dalla legislazione di una delle Parti.
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