Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 10

Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria

In vigore dal 5 giu 2021
1. Le richieste di assistenza sono eseguite conformemente alle previsioni del presente Trattato, tenendo altresì conto, in via suppletiva, della legislazione della Parte Richiesta. 2. Su richiesta della Parte Richiedente, la Parte Richiesta presta l'assistenza giudiziaria secondo le forme e le specifiche procedure indicate nella richiesta, a condizione che non sia contraria a principi fondamentali dei sistema giuridico o alla legislazione della Parte Richiesta o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato. 3. Se la Parte Richiedente ha richiesto la presenza di rappresentanti delle proprie autorità competenti nell'esecuzione della richiesta, la Parte Richiesta le comunica la sua decisione. Qualora sia positiva, comunica in anticipo alla Parte Richiedente la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. 4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta trasmette le informazioni e le prove acquisite all'esito dell'esecuzione della richiesta all'Autorità Centrale della Parte Richiedente. 5. Qualora non sia possibile dare esecuzione alla richiesta, in tutto o in parte, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta lo comunica immediatamente all'Autorità Centrale della Parte Richiedente e la informa delle ragioni dell'impedimento.
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