Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 5 nov 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-13;146#art-rd-2