Convenzione
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 5 nov 2020
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Libreville o a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-13;146#art-c-29