Convenzione

Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 5 nov 2020
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Libreville o a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;146#art-c-29

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Entrata in vigore (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo