Convenzione
Art. 27
Agenti diplomatici e funzionari consolari
In vigore dal 5 nov 2020
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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